LEGGE N. 215/2021 – MODIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.Lgs. n. 81/2008
IMPORTANTI NOVITÀ PER DATORI DI LAVORO PREPOSTI – LAVORATORI
Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU S G n.301 del 20-12-2021)
SICUREZZA SUL LAVORO
Il decreto n. 146/2021, convertito dalla Legge 215/2021 , con il Capo III e con l’articolo 13 , apporta numerose modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le norme approvate consentiranno, infatti, di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori non in regola.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione.
Sicurezza sul lavoro: quali sono le novità per formazione, vigilanza dei preposti e sospensione dell’impresa
L’ampiezza dell’intervento normativo, può leggersi come una “miniriforma” del D.lgs.81/08, con particolare riferimento al Titolo I, volto a rilevare l’urgenza di un miglioramento delle evidenze prevenzionistiche, operando contemporaneamente su cinque pilastri:
- UNA IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO;
- L’INDIVIDUAZIONE PIÙ STRINGENTE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO E DELLE CORRELATE RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO;
- L’ESTENSIONE ALL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DELLE STESSE COMPETENZE DI VIGILANZA E ISPEZIONE IN PRECEDENZA RICONOSCIUTE SOLTANTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI;
- LA RIFORMULAZIONE COMPLESSIVA DEL POTERE DI SOSPENSIONE DELL’IMPRESA PER LAVORO SOMMERSO E PER GRAVI VIOLAZIONI DI SICUREZZA;
- IL RILANCIO DEL RUOLO DEGLI ORGANISMI PARITETICI.
Di seguito focus sulle prime due modifiche introdotte che coinvolgono tutte le imprese.
MODIFICHE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 è previsto che la Conferenza Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attualmente in vigore in modo da garantire:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della FORMAZIONE OBBLIGATORIA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: tutti i datori di lavoro dovranno frequentare un corso di formazione specifico;
- la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- l’adeguatezza e la specificità di formazione e aggiornamento periodico dei PREPOSTI: le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008).
Per informazioni più precise sui corsi per Datori di Lavoro e Preposti (contenuti, durata, modalità di erogazione e periodicità del corso) dobbiamo comunque attendere l’emissione del nuovo Accordo Stato Regioni entro il 30 giugno 2022.
ADDESTRAMENTO
La norma stabilisce che l’addestramento consiste in una prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).
NUOVI COMPITI DEL PREPOSTO
La legge di conversione interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008 per meglio specificare le funzioni del Preposto, che assume ora un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità (accanto a Datore di Lavoro e Dirigente).
Viene stabilito l’obbligo per Datore di Lavoro e Dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.
Il preposto ha il dovere di:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
Quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, è obbligato ad intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza.
Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i diretti superiori.
Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate (es. deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro) e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.
Si ricorda che il Datore di Lavoro / Dirigente che riceve segnalazione da parte del preposto deve definire una azione correttiva immediata.
In allegato:
- informativa relativa agli obblighi del preposto
- modalità e contenuto della segnalazione preposto a Datore di Lavoro / Dirigente.
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