MODIFICHE AL D.LGS 81/08 – SOMMINISTRATI E CAMPO DI APPLICAZIONE
In attuazione del Job Act, è definitivamente stato approvato il decreto attuativo che interviene anche in materia di sicurezza sul lavoro. Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni.
Il nuovo Decreto 81/15 abroga l’art. 3. comma 5, del Decreto Legislativo 81/08 in materia di sicurezza con un forte impatto su tutti i contratti di SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO invertendo completamente lo schema precedentemente vigente.
L’articolo 35 del D.Lgs 81/15, infatti, stabilisce che il somministratore ha il compito di informare, formare e addestrare il lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro compreso l’uso delle attrezzature di lavoro.
TUTTAVIA RIMANE POSSIBILE MODIFICARE QUESTO OBBLIGO A LIVELLO CONTRATTUALE, SPOSTANDOLO SULL’UTILIZZATORE.
SI RACCOMANDA DI VERIFICARE CON PRECISIONE I NUOVI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO POICHÈ, ALL’ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE, CONSEGUONO OVVIAMENTE COSTI E RESPONSABILITÀ PER LA CORRETTA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI.
Di seguito l’art. 35, comma 4, e 5 del D.Lgs. 81/15
“4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
- Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.”
Inoltre l’art. 55 del D.Lgs. 81/15 stabilisce la semplificazione degli adempimenti normativi in merito all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per imprese agricole, con particolare riferimento ai lavoratori stagionali che non superano le 50 giornate lavorative, e per le imprese di piccole e/o medie dimensioni. La semplificazione degli adempimenti normativi sarà emanata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto attuativo, ossia entro il mese di Settembre 2015.